LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. All' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma le parole << , con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione >> sono soppresse;

b)
al quinto comma le parole << , mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università >> sono sostituite dalle seguenti: << e territorio >> e dopo le parole << entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. >> sono aggiunte le seguenti: << Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma, le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. >>;

c)
il comma 8 è abrogato.

2. Al fine di favorire la rapida realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pari al 100 per cento del costo dell'intervento, a sostegno di spese per opere immediatamente cantierabili, per le quali l'Ente disponga di progettazione di livello almeno definitivo alla data della presentazione della domanda e si impegni a giungere all'emissione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento.
3. Sono ammissibili le iniziative per le quali l'Ente, con riferimento al medesimo intervento, non abbia già ottenuto la concessione di altri contributi pubblici.
4. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 600.000 euro per ogni Ente richiedente, contenenti l'impegno dell'Ente alla pubblicazione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento, sono corredate del progetto definitivo o esecutivo approvato dall'organo competente e del relativo cronoprogramma finanziario e di esecuzione dei lavori.
5. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. Si considerano ammissibili le spese inerenti interventi per i quali la pubblicazione del bando di gara sia effettuata entro l'anno di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.
7. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di prenotazione delle risorse e di assegnazione dei contributi.
8. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 5.010.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
9 bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016.
10.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 dopo le parole << dell'ente beneficiario >> le parole: << per importi non inferiori al 20 per cento del contributo >> sono soppresse.

11. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.
11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.
12. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 50.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 30 settembre di ogni anno e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 7/2000 .
12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.
13. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis.
13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.
14. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine indicato al comma 13, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il contributo ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.
15. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 ; l'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi, attraverso la compilazione di schede sul modello predisposto dalla protezione civile nazionale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.
15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.
15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.
16. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
17.
Dopo il comma 31 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:
<<31 bis. Ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande valide e di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegnate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare termini perentori per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei contributi medesimi.>>.

18. I mutui accesi con il sostegno delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione del tasso di interesse con la medesima banca ovvero di surroga del mutuo ai sensi dell' articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007 , con altra banca convenzionata ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9/1999 . La surroga con altra banca non convenzionata comporta la revoca del contributo dalla data di surroga.
19. Le operazioni di cui al comma 18 comportano la rideterminazione del contributo relativamente alla forma agevolativa di cui all' articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1999 , che continua a essere riconosciuto alle medesime scadenze semestrali previste per il mutuo originario.
20. Le operazioni non possono comportare maggiori oneri per l'Amministrazione regionale e, per quanto non previsto dai commi 18 e 19, continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui all' articolo 23 della legge regionale 9/1999 .
21. In via di interpretazione autentica il disposto di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), vigente dall'entrata in vigore dell' articolo 3, comma 81, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), fino alla successiva entrata in vigore del disposto di cui all'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 , si applica anche ai contributi pluriennali per i quali il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervengono successivamente alla scadenza del termine indicato all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 6/2003 .
22. Le anticipazioni concesse alle ATER, ai sensi del Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai fini dell'acquisto di alloggi da gestire in locazione in regime di edilizia convenzionata, secondo quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, lettera e bis), della medesima legge, non sono oggetto di revoca in caso di alienazione degli alloggi ai locatari e l'ammortamento delle anticipazioni prosegue con le modalità originariamente previste.
23. La quota parte dell'importo pagato dall'acquirente pari alla quota capitale residua dell'anticipazione calcolata alla data di alienazione dell'alloggio viene utilizzata dalle Ater per la manutenzione di altri alloggi gestiti in edilizia sovvenzionata, da rendicontarsi ai sensi del Titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
24.
I commi 21, 22, 23, 24 e 25 dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono abrogati.

25.
Dopo il comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 33/2015 è inserito il seguente:
<<23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all' articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013 , sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.>>.

26.
Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), la parola << Zucchi- >> è soppressa.

27. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << venti anni >> sono sostituite dalle seguenti: << diciannove anni >>;

b)
le parole << Comitato Provinciale di Udine >> sono sostituite dalle seguenti: << Comitato di Udine >>;

c)
le parole << , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), >> sono soppresse.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ARCA Cooperativa Sociale di Trieste un contributo per lavori di ripristino strutturale all'edificio di via Morpurgo 7/2 a Trieste e sede degli asili nido Arcobaleno 1 e 2, in regime di "de minimis".
29. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 250.000 euro al Comune di Carlino per i lavori di recupero dell'area pedonale di pertinenza e limitrofa all'immobile ex latteria sociale turnaria.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 40.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Cecilia martire di Pradamano un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi di completamento della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di Piazza della Chiesa.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 -2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Giacomo Apostolo di Polcenigo un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento del complesso monumentale del convento francescano.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 16/2016
2Parole soppresse al comma 13 da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 16/2016
3Comma 15 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2016
4Comma 15 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2016
5Comma 15 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 24/2016
6Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 10, L. R. 24/2016
7Comma 11 bis aggiunto da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
8Parole sostituite al comma 13 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
9Parole aggiunte al comma 13 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017
10Comma 13 bis aggiunto da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
11Integrata la disciplina del comma 12 da art. 52, comma 3, L. R. 29/2017
12Integrata la disciplina del comma 13 bis da art. 52, comma 4, L. R. 29/2017
13Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 2, L. R. 12/2018
14Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 56, L. R. 14/2018
15Parole aggiunte al comma 12 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
16Comma 12 bis aggiunto da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019