LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Attività economiche)
1. Per gli oneri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, e 28, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è prevista la spesa di 5.400 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
2.  
( ABROGATO )
3. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 3/2015 , come inserito dal comma 2, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di adeguamento dell'immobile da destinare a sede del "Centro di promozione del Prosecco" ai sensi dell' articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trieste un contributo in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4, è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
7.
L' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Nucleo dei garanti, di seguito Nucleo, formato da cinque componenti effettivi e cinque sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico e uno, esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
b) quindici esperti effettivi e quindici sostituti senza diritto di voto, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, in possesso dei titoli di studio attinenti alle aree di specializzazione intelligente e relative traiettorie tecnologiche, definite dall'Amministrazione regionale, con priorità per gli iscritti all'Albo degli esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico o nella lista degli esperti della Direzione generale ricerca e innovazione della Commissione UE.
3. La nomina del Nucleo e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
4. La nomina degli esperti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentito il Nucleo e previo avviso, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'individuazione degli esperti medesimi. Qualora non vengano presentate candidature o queste non siano conformi ai requisiti richiesti gli esperti sono individuati con le modalità di cui al comma 3.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono, altresì, nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto scelti tra i componenti di cui al comma 2, lettera a). In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
6. Il Comitato si riunisce con la presenza del Nucleo e, a seconda della complessità tecnica dei progetti, su proposta del Presidente del Nucleo, possono essere chiamati a partecipare uno o più esperti di cui al comma 2, lettera b). Il Nucleo individua gli esperti cui affidare la valutazione tecnica dei singoli progetti su richiesta del responsabile del procedimento e assicura la necessaria omogeneità nella valutazione finale dei progetti.
7. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Nucleo che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I sostituti dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), operano in caso di assenza o impedimento del componente effettivo e in caso di incompatibilità del medesimo in relazione a uno specifico progetto da valutare. In situazioni eccezionali derivanti dalla numerosità dei progetti da esaminare da parte del medesimo esperto, su richiesta del responsabile del procedimento, la valutazione tecnica dei progetti può essere affidata anche ai componenti sostituti di cui al comma 2, lettera b).
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Nucleo si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il Presidente, su richiesta del responsabile del procedimento, sentito il Nucleo, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 2, lettera b), per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
10. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
11. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono disciplinate dalle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
12. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato ammonta a:
a) 150 euro per i componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato, per la partecipazione a ciascuna seduta;
b) 120 euro per gli altri componenti del Comitato, per la partecipazione a ciascuna seduta.
13. Per la valutazione tecnica dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettera b), è riconosciuto un compenso pari a:
a) 60 euro, per ciascuna valutazione presentata al Nucleo in sede di preselezione dei progetti, ove tale procedura è prevista da bandi o regolamenti regionali;
b) 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Nucleo.
14. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.
15. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

8. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 13 della legge regionale 26/2005 , come modificato dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro, per ciascuno degli anni 2016 - 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Gorizia per consentire, attraverso l'adeguamento di immobili di proprietà del Comune di Cormons previa intesa con il medesimo, la realizzazione di un centro finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio goriziano.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dell'intesa con il Comune di Cormons.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
12. Per la finalità di cui all' articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è destinata la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
13. Al fine di definire situazioni pregresse relative a contributi in conto interessi dovuti ai sensi della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice), è destinata la spesa di 71.500 euro a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per la predisposizione del Piano di gestione ittica di cui all' articolo 6 ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), ivi comprese le preliminari attività di studio, ricerca e monitoraggio.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
16. Al fine di consolidare l'attrattività turistica delle località che realizzano i maggiori flussi turistici sono autorizzati i seguenti interventi finanziari di sostegno:
a) Comune di Lignano Sabbiadoro: 385.000 euro;
b) Comune di Grado: 310.000 euro.
17. I soggetti individuati al comma 16 presentano domanda al Servizio competente in materia di turismo entro il 28 febbraio 2016 corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2015.
18. Con il decreto di concessione sono indicate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 695.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede in Udine, per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro censito al Foglio 42, mappali numeri 52, 1029, 1089 e 1091.
21. La domanda di contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
23. Al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a Friulia S.p.A. le spese legali per l'esperimento delle azioni giudiziarie per il recupero di crediti afferenti al Fondo per lo sviluppo competitivo delle PMI di cui all' articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 45.000 euro, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI Artigianato) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
27.
L' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 octies
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.>>.

28. Per le finalità di cui all' articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 , come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 25.868.139 euro suddivisa in ragione di 8.622.713 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
29. Al fine di promuovere l'attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, nonché sostenere e incrementare la gestione dei flussi turistici, mediante attività di informazione e promozione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Azienda Speciale Villa Manin per lo sviluppo delle attività del punto informativo (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) da parte del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia.
30. Le modalità di gestione del punto informativo, ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito, possono essere regolate da apposita convenzione da stipularsi tra l'Azienda speciale Villa Manin, PromoTurismoFVG e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).
30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all' articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.
30 ter. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30 bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
32.  
( ABROGATO )
(9)
33.  
( ABROGATO )
34.  
( ABROGATO )
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 2 con riferimento alla corrispondente variazione prevista in Tabella B di cui al comma 51.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
38. Per le finalità previste dal comma 36, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
39. Nell'ambito dell'agglomerato di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 le competenze dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione, previste dall'articolo 7 della legge regionale medesima, sono svolte, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42.
40. Nelle more della formazione della pianificazione in forma associata di cui al comma 39, la redazione dei singoli strumenti urbanistici comunali considera quale quadro territoriale di riferimento i contenuti del piano territoriale infraregionale adottato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'EZIT, n. 3 e 4 del 10 gennaio 2013 e n. 60 del 25 luglio 2013, come condivisi mediante atti d'intesa già intervenuti ai sensi dell' articolo 63 bis, comma 13, della legge regionale 5/2007 .
41. Le competenze di cui all' articolo 7 della legge regionale 25/2002 , ove afferenti alla riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste e alla materia del marketing territoriale di cui alla legge regionale 3/2015 , sono svolte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anche in relazione ai rapporti instaurati dall'Ente medesimo nell'espletamento di tali competenze sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
41 bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), e dell'articolo 4, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione.
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.
41 quater. Fino al 31 dicembre 2019 la Regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all' articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all' articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).
41 quinquies. Nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, comma 4, e 252 del decreto legislativo 152/2006 , la Regione esegue le attività di monitoraggio necessarie all’elaborazione del documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis, nonché quelle eventualmente previste nel medesimo documento e, sulla base degli esiti dell’analisi di rischio provvede alla progettazione degli interventi di cui all' articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . La Regione esegue tali attività anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 3/2015.
42. Le competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e g) e comma 2, della legge regionale 25/2002 , sono svolte dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia ferme restando le competenze della gestione liquidatoria dell'EZIT e fermo restando che la competenza di cui alla citata lettera c) in ordine alla vendita e alla locazione di aree e immobili, resta in capo alla gestione liquidatoria fino alla conclusione della stessa.
43.  
( ABROGATO )
44. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del Commissario liquidatore i beni stessi vengono devoluti al Consorzio di sviluppo economico e locale dell'area giuliana anche prima della definizione della procedura di liquidazione.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dell'EZIT con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente medesimo, è trasferito al Comune di Trieste, a eccezione di quello preposto allo svolgimento delle attività connesse alla riqualificazione del Sito di Interesse Nazionale di Trieste (SIN) e al marketing territoriale che è trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente al personale già in posizione di comando, alla stessa data, presso la Regione medesima.
46. Al fine di garantire le esigenze della gestione di liquidazione, parte del personale trasferito al Comune di Trieste ai sensi del comma 45, individuato dal Commissario liquidatore dell'EZIT, continua a prestare servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT per un periodo non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il Commissario liquidatore.
47. Il personale trasferito ai sensi del comma 45 mantiene la posizione giuridica, nonché l'anzianità di servizio maturata; il personale conserva, altresì, il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.
48. Al fine di contenere l'indebitamento dell'EZIT a fronte della procedura esecutiva esattoriale, consentendo all'ente di richiedere misure di rateizzazione o conciliazione giudiziale del debito accertato, in considerazione dei commi 39 e 41, la Regione è autorizzata a disporre un'anticipazione finanziaria a favore dell'EZIT in liquidazione per limitare l'esposizione derivante da obbligazioni fiscali e tributarie, nonché per far fronte all'indebitamento derivante dalla procedura esecutiva di cui alla citata procedura esattoriale, consentendo conseguentemente la soddisfazione degli ulteriori creditori privilegiati. La gestione liquidatoria dell'EZIT provvede alla restituzione al bilancio regionale degli importi erogati ai sensi del comma 49 a conclusione della procedura di liquidazione medesima.
49. La Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, d'intesa con la Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie:
a) definisce le modalità di erogazione dell'anticipazione le quali possono prevedere il pagamento diretto da parte della Amministrazione regionale degli importi dovuti;
b) definisce le modalità di rientro dell'anticipazione a favore del bilancio regionale.
50. Per le finalità previste dal comma 48, è destinata la spesa di 1.875.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
51. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Con riferimento al c. 30 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Comma 41 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 4/2016
3Comma 41 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 29 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6Parole sostituite al comma 30 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
7Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
8Comma 30 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
9Comma 32 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016
10Comma 33 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016
11Comma 34 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016
12Integrata la disciplina del comma 46 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2016
13Comma 41 quater aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 25/2016
14Comma 43 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
15Comma 44 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
16Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
17Parole sostituite al comma 41 quater da art. 4, comma 1, L. R. 44/2017
18Comma 41 quinquies aggiunto da art. 4, comma 23, L. R. 45/2017
19Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 12/2018
20Parole soppresse al comma 39 da art. 2, comma 37, L. R. 20/2018
21Parole sostituite al comma 39 da art. 2, comma 37, L. R. 20/2018
22Parole sostituite al comma 41 quater da art. 3, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 3/2015.
24Integrata la disciplina del comma 46 da art. 46, comma 5, L. R. 6/2019
25Parole sostituite al comma 41 quinquies da art. 5, comma 13, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.