LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.>>.

3.  
( ABROGATO )
(3)
4.  
( ABROGATO )
(4)
5.  
( ABROGATO )
(2)
6.  
( ABROGATO )
(5)
7.  
( ABROGATO )
(6)
8.  
( ABROGATO )
(7)
9.  
( ABROGATO )
(8)
10.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>), è sostituito dal seguente:
<<1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso.>>.

11. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 43 le parole <<Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave>> sono sostitute dalle seguenti: <<mareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG>>;
b)
dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti:
<<43 bis. Per le finalità di cui all' articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di:
a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;
c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;
d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;
f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;
g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;
h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);
i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.
43 ter. Le attività di cui al comma 43 bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.>>.

c)
Il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca e alta formazione come segue:
a) per il 20 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;
b) per l'80 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti.>>.

12.
Al comma 2 quater dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << Distretto tecnologico e navale del Friuli Venezia Giulia-Ditenave >> sono sostituite dalle seguenti: << Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG >>.

13.
I commi 1 e 2 dell' articolo 24 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio 1990), sono abrogati.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
15.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola << pluriennali >> è soppressa e dopo le parole << legge regionale 1/2005 >> sono aggiunte le seguenti: << e all' articolo 4 della legge regionale 15/2005 , commi 26, 27 e 28 >>.

16.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 37, comma 1, lettera r), L. R. 27/2017
2Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera h), L. R. 41/2017
3Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera k), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.