LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista per l'esercizio 2015, e per la successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo 2016, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal comma 2.
2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015 continua a trovare applicazione, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quanto previsto nell'articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dalla presente legge.
3. In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015 , i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(8)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.
Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizione della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

8. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 3 dell'articolo 26 le parole << entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse;

c)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 dopo le parole << parte di Unione territoriale intercomunale >> sono inserite le seguenti: << di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014 >> e dopo le parole << capacità fiscale >> sono aggiunte le seguenti: << ; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 46 le parole << 31 marzo >> sono sostituite dalle seguenti: << 15 settembre >>;

e)
al comma 3 dell'articolo 46 le parole << Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 , entro il termine di cui al medesimo articolo 26, comma 1, come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) >>;

f)
al comma 4 dell'articolo 46 le parole << Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall' articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per l'attivazione di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di cinque previsto dall' articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014 , entro il termine di cui al medesimo articolo 26, comma 1, come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >>;

g)
al comma 7 dell'articolo 46 le parole << Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all' articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per l'attivazione delle funzioni di cui all' articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014 entro il termine di cui al medesimo articolo 27, comma 1, come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >>;

h)   ( ABROGATA )
i)
dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
<<Art. 50 bis
 (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria)
1. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del Comune con il maggior numero di abitanti.>>;

j)
al comma 1 dell'articolo 66 le parole << dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016 >> sono soppresse;

k)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 66 dopo le parole << Conferenza dei Sindaci >> sono inserite le seguenti: << fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente >>;

l)
al comma 3 dell'articolo 66 dopo le parole << L'Unione territoriale intercomunale >> sono inserite le seguenti: << , dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014 , come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 , >>.

9.
L'organo di revisione economico-finanziaria delle Comunità montane, eventualmente scaduto o in scadenza, resta in carica sino alla soppressione delle medesime.

10.  
( ABROGATO )
(7)
11.
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 18/2015 dopo la parola << fondo >> sono inserite le seguenti: << per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale >>.

12. Per effetto delle previsioni contenute nella legge di stabilità statale per l'anno 2016 relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le stesse trovano applicazione, nei confronti degli enti locali, unitamente agli articoli 18, 19 e 20 così come modificati dalla presente legge, e 21, 22 e 23 della legge regionale 18/2015 , in attesa della completa attuazione della disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2015 .
13.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 è sostituita dalla seguente:
<<a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione;>>.

14. All' articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Equilibri di bilancio >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.>>;

d)
il comma 4 è soppresso;

e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali;
b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.>>;

f)
al comma 6 le parole << gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali >> sono sostituite dalle seguenti: << l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali >>;

g)
al comma 7 le parole << degli obiettivi >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'obiettivo di saldo >>;

h)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.>>;

i)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.>>;

j)
l'alinea del comma 10 è sostituito dal seguente: << In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo: >>;

k)
al comma 11 le parole << l'obiettivo >> sono sostituite dalle seguenti: << il saldo >>;

l)
al comma 12 le parole << ai commi 10 e 11 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal presente articolo >>;

m)
al comma 13 le parole << annuale e pluriennale >> sono soppresse;

n)
il comma 14 è soppresso;

o)
al comma 15 le parole << del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito >> sono sostituite dalle seguenti: << dei risultati conseguiti >> e le parole << comma 10 >> dalle seguenti: << presente articolo >>.

15. Ai sensi di quanto previsto all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2015 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.
16. Ai fini di quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.
17. La tempistica per la conclusione e per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi dell' articolo 11, comma 35, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è fissata rispettivamente al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016.
18. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di una unione di Comuni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), prima della scadenza della durata minima di sei anni e a partire dal 31 dicembre 2015, non comporta il recupero dell'incentivo straordinario di cui all' articolo 27 della legge regionale 1/2006 .
19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 gennaio 2016.
20. Il termine di presentazione della rendicontazione, relativa all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali di tratti di reti provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, da realizzare con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco e San Giovanni al Natisone, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 marzo 2016.
21.
Al comma 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 28 febbraio 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << 28 febbraio 2017 >>.

22. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, previsto nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissato al 30 aprile 2016.
23. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 fra la Regione e l'Associazione intercomunale del bacino del Cellina Meduna tra i Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola, è fissato al 31 dicembre 2018.
24. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento di competenza del Comune di Sedegliano, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale del "Medio Friuli", è fissato al 30 giugno 2019.
25.
Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all' articolo 7 della legge regionale 17/2014 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.>>.

26. All' articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << per l'anno 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016 >>;

b)
al comma 2 le parole << in materia di autonomie locali >> sono soppresse.

27.  
( ABROGATO )
(2)
28. Ai consorzi di cui all' articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.
29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
30. Alle unioni di Comuni costituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 , qualora non sciolte alla data dell'1 gennaio 2016 e fino al loro scioglimento, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .
31. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG anche nel corso del 2016 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2015.
32. La previsione di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 122/2010 , non si applica agli incarichi aventi natura professionale, compresi quelli concernenti i revisori dei conti, presso enti locali diversi da quelli in cui si svolge il mandato pubblico.
33. All' articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 49 è sostituto dal seguente:
<<49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), lavori di pubblica utilità di cui all' articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).>>;

b)
dopo il comma 49 è inserito il seguente:
<<49 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2016, alle Province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità  e di rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 32 della legge regionale 26/2014, secondo le rispettive decorrenze.>>;

c)
i commi 50 e 51 sono abrogati.

Note:
1Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 42, L. R. 14/2016
2Comma 27 abrogato da art. 9, comma 48, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 2 bis, L.R. 26/2015.
3Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 30, L. R. 31/2017
4Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 24, L. R. 44/2017
5Parole sostituite al comma 24 da art. 9, comma 25, L. R. 44/2017
6Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7Comma 10 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
8Comma 5 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
9Lettera h) del comma 8 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.
10Comma 4 abrogato da art. 35, comma 1, lettera i), L. R. 5/2021
11Comma 28 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 6/2021
12Comma 29 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 6/2021
13Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9 bis, L.R. 18/2015.