LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 86
 (Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.
2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;
c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.
3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b)   ( ABROGATA )
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
(1)
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81.
Note:
1Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 17, L. R. 37/2017
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 18, L. R. 37/2017
3Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
4Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
5Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 72, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
6Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 72, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
7Parole soppresse al comma 3 da art. 72, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
8Parole soppresse al comma 9 da art. 72, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021