LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 63
 (Operazioni di riordino)
1. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi. Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.
2. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.
3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori delle modalità alternative previste dall'articolo 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 . Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei Consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.
5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del Commissario un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
6. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014 presso i Consorzi di sviluppo industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall' articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), transita nei consorzi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016