LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 5
 (Semplificazione delle procedure insediative)
1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.
3. L'Amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporne la replicabilità e l'ampliamento.
4. Nelle more di una più organica revisione della legge regionale 3/2001 , anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all' articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .