LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
  MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011
Art. 8
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)
1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 ;
b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011 ;
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all' articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 .
(2)
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011 , nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 9
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale)
1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Macroaggregato;
b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.
(2)
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
3Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
Art. 10
 (Gestione economale della spesa)
1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:
a) quelle di cui all' articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
c) organi collegiali;
d) spese di giustizia;
e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 11
 (Pagamenti delle spese per il personale)
1.
Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 le parole << o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati >> sono soppresse.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis ante. In deroga al disposto di cui all' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015 , gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.>>.