LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 2
  (Applicazione del decreto legislativo 118/2011 )
1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 , anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 3
 (Relazione politico-programmatica regionale)
1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall' articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 , la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all' articolo 7 della legge regionale 21/2007 , riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 4
 (Bilancio di previsione finanziario)
1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011 .
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 5
 (Bilancio finanziario gestionale)
1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell' articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011 .
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 6
 (Assestamento di bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.
2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 , iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell' articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007 .
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 7
 (Esercizio e gestione provvisoria)
1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011 ).
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO III
  MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011
Art. 8
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)
1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 ;
b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011 ;
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all' articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 .
(2)
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011 , nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 9
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale)
1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Macroaggregato;
b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.
(2)
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
3Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
Art. 10
 (Gestione economale della spesa)
1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:
a) quelle di cui all' articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
c) organi collegiali;
d) spese di giustizia;
e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 11
 (Pagamenti delle spese per il personale)
1.
Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 le parole << o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati >> sono soppresse.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis ante. In deroga al disposto di cui all' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015 , gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.>>.