LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 14
 (Gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015)
1.
L' articolo 52 bis della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . L'impegno di spesa, così conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare.
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.>>.

4.
Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.