LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

TITOLO IV
 INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI
CAPO I
 INTERVENTI DI VIABILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE
Art. 29
 (Contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovia Alpe Adria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano".
4. All'onere complessivo di 25.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 30
 (Contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Vito al Torre un contributo straordinario per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3838 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Torre per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio".
4. All'onere complessivo di 35.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 31
 (Riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo studio e la progettazione generale della riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56, nei tratti da ristrutturare, secondo le indicazioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 32
 (Contributo straordinario per interventi di viabilità nel Comune di Sacile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva afferente la realizzazione della "circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo-Pasiano", limitatamente all'intervento afferente alla realizzazione del collegamento tra la strada statale n. 13 Pontebbana e la strada provinciale n. 50 di Sacile, in Comune di Sacile, per l'accertata mancanza di un interesse regionale all'intervento.
2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale al Comune di Sacile, pari a 3.500.000 euro, per interventi di viabilità di interesse locale da realizzare entro il territorio comunale.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 avviene secondo stati di avanzamento lavori, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3629 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per interventi di viabilità di interesse locale".
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1173 e del capitolo 9692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 33
 (Conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moimacco il contributo di 12.500 euro concesso ed erogato con decreto 15 ottobre 2007, PMT/748/VS.0.14.2, per interventi in materia di sicurezza stradale, quale rimborso di quota parte di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alle vie Chiarandis e Butinius complementare delle ciclovie regionali FVG - 1 e FVG - 3 da realizzare nell'ambito degli interventi dell'Associazione intercomunale del Cividalese.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moimacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione sullo stato di avanzamento dell'opera. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.
Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 23/2007 )
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In coerenza con i principi di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.>>.

2.
Dopo l' articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 62 bis
 (Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentiti gli enti territoriali interessati.
3. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale.
Art. 62 ter
 (Declassificazione delle strade)
1. Alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Art. 62 quater
 (Passaggi di proprietà fra Regione, Province e Comuni)
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 35
1.
Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), le parole << da cinque a venti anni, >> sono sostituite dalle seguenti: << fino a venti anni, >>.

CAPO III
 INTERVENTI A FAVORE DELLA PORTUALITÀ
Art. 36
 (Progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro)
1. Al fine di assicurare la disponibilità di infrastrutture logistiche per la manutenzione del comprensorio lagunare di Grado e Marano e la valorizzazione di Porto Nogaro, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a subentrare al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno nella realizzazione dei progetti, adeguatamente aggiornati, relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse già assegnate al Consorzio sono confermate in capo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per l'esecuzione diretta dei relativi interventi, a seguito della revoca dei contributi concessi ma non erogati.
3. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.