LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 8
  (Disposizioni per l'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 14/2002 )
1. Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all' articolo 11 della legge regionale 14/2002 , vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico.
2. Con il regolamento di esecuzione dell' articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2002 , sono disciplinati modalità e criteri di ripartizione nei periodi transitori degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche.