LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 7
  (Modifiche alla legge regionale 14/2002 )
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<9 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria.>>.

2.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.>>.

3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.>>.

4. All' articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << è commisurato alla spesa >> sono sostituite dalle seguenti: << è concesso sulla spesa >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.>>;

c)
al comma 6 bis le parole << e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2 >> sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << per le seguenti fattispecie: 1) progettazione; 2) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo >> sono sostituite dalle seguenti: << per importi non inferiori al 20 per cento del contributo >>;

b)
alla lettera b) le parole << è disposta >> sono sostituite dalle seguenti: << può essere disposta >> e dopo le parole << di emissione del provvedimento stesso. >> sono aggiunte le seguenti: << In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a). >>.

6. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << contestualmente all'atto di concessione >> sono soppresse;

b)
dopo le parole << euro 155.000 >> sono aggiunte le seguenti: << previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori >>.