LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 4
  (Modifiche all' articolo 27 della legge regionale 13/2014 , all' articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche)
1. All' articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regione in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1 e 3 le parole << , per gli anni 2014 e 2015, >> sono soppresse;

b)
al comma 3 dopo le parole << concessi ai soggetti privati >> sono inserite le seguenti: << e pubblici >>.

2. All' articolo 8 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole << l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) >>;

b)
al comma 5 le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia) >>.

3.
In relazione al disposto di cui all' articolo 8, comma 4, della legge regionale 27/2014 , come modificato dal comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015 all'unità di bilancio 7.2.2.1132 nella denominazione del capitolo 4208 le parole << per l'acquisto, nonché per i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della nuova sede >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione >>.

4. In considerazione della necessità di adeguata comparazione dell'interesse pubblico alla celerità del procedimento amministrativo con l'esigenza di efficacia dell'azione amministrativa, in relazione ai finanziamenti concessi dalle Province in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), in data antecedente all'1 gennaio 2009, l'ente locale beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione dell'intervento, esclusivamente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante:
a) la regolarità dei rapporti tra l'ente e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
b) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;
c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento, ammissibile al contributo regionale.
5. Qualora con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale sia autorizzata la variazione della destinazione di incentivi pluriennali concessi dalla Regione a favore di enti locali per finanziare interventi diversi da quelli oggetto degli originari provvedimenti di concessione, la struttura competente, su espressa richiesta del beneficiario, può confermare la concessione degli incentivi, anche nel caso in cui l'ente sia privo, per le nuove opere individuate, di attestazione concernente la copertura finanziaria corrispondente alle quote non erogate. In tali casi il mantenimento dei benefici regionali è condizionato all'accesso al Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali, di cui all' articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 3/2016