<<Art. 62 bis
(Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentiti gli enti territoriali interessati.
3. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale.
Art. 62 ter
(Declassificazione delle strade)
1. Alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Art. 62 quater
(Passaggi di proprietà fra Regione, Province e Comuni)
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.>>.