LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 23/2007 )
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In coerenza con i principi di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.>>.

2.
Dopo l' articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 62 bis
 (Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentiti gli enti territoriali interessati.
3. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale.
Art. 62 ter
 (Declassificazione delle strade)
1. Alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Art. 62 quater
 (Passaggi di proprietà fra Regione, Province e Comuni)
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.>>.