LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 27
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009 )
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire realizzate in attività edilizia libera ai sensi del comma 1 sono in ogni caso soggette all'obbligo di comunicazione al Comune di cui al comma 5 e l'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 le parole << Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire >> sono sostituite dalle seguenti: << Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 bis, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività >>.

3.
La lettera b) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b) dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2;>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) dopo le parole << di ristrutturazione edilizia >> sono inserite le seguenti: << , restauro o risanamento conservativo >>;

b)
alla lettera c) dopo le parole << esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso; >> sono aggiunte le seguenti: << oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente; >>.

5.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<3 ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall'articolo 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell'articolo 2, in relazione alla destinazione d'uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell'unità immobiliare o edificio oggetto dell'intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all'articolo 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2.>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << del 10 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << del 20 per cento >>;

b)
le parole << 25 centimetri >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 centimetri >>;

c)
le parole << ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ). >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE). >>.

7. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << di 20 centimetri >> sono sostituite dalle seguenti: << di 25 centimetri >>;

b)
le parole << di 25 centimetri >> sono sostituite dalle seguenti: << di 30 centimetri >>;

c)
le parole << dall' articolo 11 del decreto legislativo 115/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall' articolo 14 del decreto legislativo 102/2014 >>.

8.
Dopo l' articolo 64 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 64 bis
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.>>.