LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 20
 (Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1. Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.
2. Per accedere alla sospensione di cui al comma 1 il debitore deve essere in condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, in conseguenza del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, nel corso dei tre anni antecedenti la richiesta:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;
c) stipulazione di accordi aziendali o sindacali che abbiano comportato una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 30 per cento;
d) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che abbia ridotto il reddito da lavoro dipendente del nucleo familiare di almeno il 30 per cento;
e) cessazione di attività di lavoro autonomo o d'impresa, a seguito di una riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali in misura non inferiore al 30 per cento;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare di almeno il 30 per cento o l'impiego di una quota non inferiore al 30 per cento del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.
3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.
4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.