LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 2
1. All' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all' articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>;

b)
al comma 2 le parole << attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria >> sono sostituite dalla seguenti: << sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria >>;

c)
la lettera d) del comma 2 è abrogata;

d)
al comma 3 la parola: << urbanistica >> è soppressa;

e)
al comma 5 le parole << , sentita la Commissione consiliare competente >> sono soppresse;

f)
al comma 6 le parole << pianificazione urbanistica >> sono sostituite dalle seguenti: << pianificazione >>;

g)
al comma 7 le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << trenta giorni >>;

h)
al comma 8 le parole << regolamentari e amministrative >> sono soppresse;

i)
al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole << e negli altri casi di cui al comma 11 bis >>;

j)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.