LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 13
 (Conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste)
1. Al fine di conciliare le mutate priorità e esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilita e crescita, il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale costante di 20.000 euro annui, concesso ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 , con decreto 30 aprile 2013, n. 1189/CULT 5SP, e originariamente finalizzato all'esecuzione dei lavori di "sistemazione complessiva campo sportivo Ponziana - 1° lotto", per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Trieste, entro il 30 novembre 2015, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.