LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

TITOLO III
 DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE
CAPO I
 DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 40

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 1, lett. c), L.R. 16/2014.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014
Art. 42
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 le parole << attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo >> sono sostituite dalle seguenti: << attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali >>.

Art. 43
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 le parole << almeno a livello sovracomunale >> sono sostituite dalle seguenti: << almeno a livello di Unione territoriale intercomunale >>.

Art. 44
1.
Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 45
 (Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
Art. 46
 (Aiuti di Stato)
1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.
Art. 47
 (Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.