LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO II
 BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI
Art. 13
 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)
1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.
2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:
a) beni del patrimonio archeologico;
b) beni dell'architettura fortificata;
c) beni di archeologia industriale;
d) dimore e giardini storici;
e) edifici di pregio artistico e architettonico;
f) beni culturali mobili.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonchè i termini dei relativi procedimenti.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000 , tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 34/2015
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 1, L. R. 2/2016
3Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4Comma 5 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 17/2016
5Comma 5 sostituito da art. 6, comma 23, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 19/2021
7Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 13 bis
 (Accordi di valorizzazione)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 22, L. R. 34/2015
2Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 , può stipulare, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Note:
1Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 16, lettera a), L. R. 37/2017
Art. 15
 (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)
1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.
2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.
4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.
Art. 16
 (Partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete)
1. La Regione concorre al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete, istituito dalla legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete).
Art. 17
 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)
1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 11/2019
Art. 19
 (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)
1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 , l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione di tale autorizzazione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.
Art. 20
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Ai sensi dell' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 .
4. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.