LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 7
 (Reti museali)
1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.
3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale di cui non fanno parte possono fare parte di reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali.
5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.
6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.
7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre.
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 12/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 12/2017
3Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 12/2017
4Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 12/2017
5Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
6Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
7Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
8Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 6), L. R. 12/2017
9Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 25/2018
10Parole sostituite al comma 8 bis da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 25/2018