LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.