LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 40

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 1, lett. c), L.R. 16/2014.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014
Art. 42
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 le parole << attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo >> sono sostituite dalle seguenti: << attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali >>.

Art. 43
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 le parole << almeno a livello sovracomunale >> sono sostituite dalle seguenti: << almeno a livello di Unione territoriale intercomunale >>.

Art. 44
1.
Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.>>.