LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO III
 BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Art. 21
 (Disposizioni generali)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004 , e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008 .
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.
Note:
1Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 22
 (Rete bibliotecaria regionale)
1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.
2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.
Art. 23
 (Sistema bibliotecario)
1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall' articolo 5 della legge regionale 26/2014 , o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.
2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;
b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).
3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:
a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;
b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.
4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:
a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;
b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.
(1)
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 12/2017
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 12/2017
4Comma 5 sostituito da art. 6, comma 8, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
5Comma 6 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
6Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 24
 (Efficienza del sistema bibliotecario)
1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.
2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b) e c).
3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 26.
Art. 25
 (Costituzione dei sistemi bibliotecari)
1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:
a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;
b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);
c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.
2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.
4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.
Art. 26
 (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) sostenere l'attività di catalogazione;
d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
e) adeguare gli arredi.
1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 27
 (Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.
Art. 28
 (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:
a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente;
b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;
c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e promozione della lettura, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;
d) valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 , nonché con gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato.
(1)
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.
3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.
Note:
1Con riferimento al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 29
 (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)
1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
b) assume personale qualificato;
c) promuove l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.
Art. 30
 (Biblioteche d'interesse regionale)
1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:
a) biblioteche di conservazione;
b) biblioteche specializzate;
c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.
2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:
a) arco di tempo di apertura al pubblico;
b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
e) presenza di personale specializzato;
f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.
(1)
2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.
3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26. A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall’ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l’anno di efficacia della revoca medesima.
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016
2Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020
Art. 30 bis
 (Modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale)
1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 23/2016).
2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.
3. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.
4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.
5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.
6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 31
 (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:
a) definisce, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;
f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);
g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.
(1)
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 32
 (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)
1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:
a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);
b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;
c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.
2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 ;
d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell’articolo 25;
e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;
g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;
i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;
j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
l)   ( ABROGATA )
m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.
4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 3, comma 21, L. R. 33/2015
2Con riferimento al c. 2, lett. c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2016
4Lettera l) del comma 2 abrogata da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
5Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 33
 (Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari)
1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008 , l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.
Note:
1Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 34
 (Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati alle biblioteche aderenti.
Art. 35
 (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 15 della legge 241/1990 , specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l’ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 12/2017
Art. 36
 (Interventi per edifici a uso biblioteche)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 , può stipulare, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 15 della legge 241/1990 , accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
Note:
1Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 16, lettera b), L. R. 37/2017
Art. 37
 (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)
1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:
a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione;
b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.
(4)
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, conservazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.
4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016
2Comma 4 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
3Comma 4 ter aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2021
7Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 38
 (Obblighi dei titolari di archivi)
1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
2. La concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.
Art. 39
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti delle biblioteche centro sistema, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2, e 34.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016