LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 37
 (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)
1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:
a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione;
b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.
(4)
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, conservazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.
4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016
2Comma 4 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
3Comma 4 ter aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2021
7Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.