LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 32
 (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)
1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:
a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);
b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;
c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.
2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 ;
d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell’articolo 25;
e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;
g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;
i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;
j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
l)   ( ABROGATA )
m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.
4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 3, comma 21, L. R. 33/2015
2Con riferimento al c. 2, lett. c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2016
4Lettera l) del comma 2 abrogata da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
5Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 22/2020