LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 31
 (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:
a) definisce, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;
f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);
g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.
(1)
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2021