LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 27
 (Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.