LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 19
 (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)
1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 , l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione di tale autorizzazione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.