LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 15
 (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)
1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.
2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.
4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.