LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/10/2015
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 11
 (Regolamento e bandi)
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.
(2)
2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 12/2017
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 15, lettera i), L. R. 25/2018