LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

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Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 9
  (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981 )
1.
Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), dopo le parole << tra loro cumulabili >> sono aggiunte le seguenti: << , ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore >>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole << chilometri trecento >> sono aggiunte le seguenti: << ; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza >>;

b)
al comma 5 bis le parole << di malattia o >> e le parole << da malattia o >> sono soppresse.