LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 4
 (Esercizio dell'opzione)
1. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:
a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;
b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;
c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.
2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.
3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.