LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
Art. 10
1. All' articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << ; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati >> sono inserite le seguenti: << , previo avviso, >>;

b)
Il comma 5 bis è abrogato.

Art. 11
1. All' articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.>>;

b)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.>>.

Art. 12
1. All' articolo 25 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << e di difesa del territorio >>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 13
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.>>.

Art. 14
1.
Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 9/2007 , dopo le parole << Direttore centrale >> sono inserite le seguenti: << competente in materia di biodiversità >>.

Art. 15
1.
Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 9/2007 , dopo le parole << Direzione centrale >> sono inserite le seguenti: << competente in materia di biodiversità >>.