LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 9
 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici)
1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Le stazioni appaltanti di cui all' articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.