LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 41
  (Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all' articolo 161 della legge regionale 2/2002 )
1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.