LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 4
1. All' articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.
1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 80/1982 , entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.>>;

b)
al comma 2 le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui ai commi 1 e 1 bis >>.