LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 39
 (Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al CAI Club Alpino Italiano-Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 5 dicembre 2013, n. 2667/PRODRAF/TUR, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali, anche per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture oggetto del contributo.