LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 3
1. All' articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.>>;

b)
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
<<22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.

2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003 , come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.