LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 26
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:
<<c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;>>.

2. Rimangono fermi i termini stabiliti dall' articolo 63, comma 1, della legge regionale 3/2015 , secondo il quale le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015 e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.