LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
1. All' articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.>>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.>>;

c)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.>>.