LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 47
 (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)
1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.
3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.
4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:
a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;
b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.
5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.
6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.