LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO VI
 NORME DI MODIFICA E FINALI
CAPO I
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA DELLE ELEZIONI COMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI)
Art. 55
  (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 19/2013 )
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell' articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall' articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall' articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.>>.

CAPO II
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 5/2021
CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 61
1.
Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:
<<2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.>>.

Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 85, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 bis della L.R. 26/2014.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 64
 (Popolazione residente)
1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.
2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:
a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni fusionisti;
b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni appartenenti alle rispettive Comunità.
3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 65
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
b) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
c) i commi 12, 13, 14 e 14 bis dell' articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
e) i commi 10, 10 bis e 11 dell' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
f) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
i) i commi 57, 58 e 59 dell' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
j) i commi 48 e 74 dell'articolo 13 e i commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
k) i commi 22 e 72 dell' articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
l) i commi 13, 14, 15 e 18 dell' articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);
Art. 66
 (Norme finanziarie)
1. La Regione è autorizzata a finanziare le Unioni territoriali intercomunali con un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale in relazione alle spese per il funzionamento dell'ente e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente e per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale.
2. L'assegnazione prevista nel comma 1 è concessa ed erogata d'ufficio in unica soluzione entro il 15 settembre 2015:
a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione territoriale intercomunale, che la destina per le spese iniziali connesse all'avvio dell'Unione territoriale intercomunale, approvate dalla Conferenza dei Sindaci fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente, salvo quanto disposto nella lettera b);
b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgano delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 .
(5)
3. L'Unione territoriale intercomunale, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della stessa la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 , trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
4. Entro il 31 gennaio 2019 il Comune di cui al comma 2, lettera a), e l'Unione territoriale intercomunale presentano la rendicontazione dell'assegnazione regionale ricevuta, per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e tramite la Piattaforma digitale dedicata.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 14, la Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015 a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall' articolo 42 della legge regionale 26/2014.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
10. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: <<Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali>>.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
12. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di 4 milioni di euro, in applicazione dei criteri di cui all' articolo 8, comma 9, della legge 26/2014 .
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.
16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro il 30 settembre 2015, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.
17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
18. II riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.
19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.
20. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015.
21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione <<Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni>>.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 , saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 64, L. R. 20/2015
2Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 65, L. R. 20/2015
3Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 66, L. R. 20/2015
4Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera j), L. R. 33/2015
5Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera k), L. R. 33/2015
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera l), L. R. 33/2015
7Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
9Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016
10Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 46, L. R. 14/2016
11Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 9, L. R. 37/2017