LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO III
 LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 41
 (Indennità degli amministratori locali)
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.
2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:
a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 4/2019
2Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera h) del comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 42
 (Divieto di cumulo)
1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.
2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi degli enti pubblici economici e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.