LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO I
 SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI
Art. 34
 (Unitarietà del sistema di finanza pubblica)
1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;
b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;
c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;
d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.
(1)
2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 35
 (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)
1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.
2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.
4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.
6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 37
 (Tavoli tecnici in materia di finanza locale)
1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la corresponsione di gettoni di presenza.