LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
CAPO I
 SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI
Art. 34
 (Unitarietà del sistema di finanza pubblica)
1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;
b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;
c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;
d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.
(1)
2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 35
 (Andamento e monitoraggio della finanza pubblica locale)
1. La Regione assicura a favore degli enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche per individuare carenze e prevenire criticità nell'interesse del Sistema integrato.
2. La Regione favorisce una cultura di attento e costante controllo degli equilibri finanziari, di condivisione delle buone pratiche e di valorizzazione dei territori, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Sistema integrato.
3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Regione effettua un monitoraggio dei conti pubblici, anche tramite l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, allo scopo di valutare la sostenibilità del Sistema integrato.
4. Per le attività previste ai commi da 1 a 3 la Regione può avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
5. La Giunta regionale può definire con deliberazione ambiti specifici di monitoraggio, nonché le modalità di attuazione del medesimo, anche mediante tecniche di campionamento.
6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, sull'andamento e sugli esiti dei monitoraggi della finanza pubblica locale del Sistema integrato.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 37
 (Tavoli tecnici in materia di finanza locale)
1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici previsti nel comma 1 non comporta la corresponsione di gettoni di presenza.
CAPO II
 ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI
Art. 38
 (Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 3, L. R. 33/2015
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 39
 (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.
3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 40
 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)
1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 23/1997 , e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
CAPO III
 LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 41
 (Indennità degli amministratori locali)
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.
2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:
a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 4/2019
2Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera h) del comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 42
 (Divieto di cumulo)
1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.
2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi degli enti pubblici economici e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE
Art. 43
 (Norme per i Comuni risultanti da fusione)
1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.
2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.
3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.
6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l' articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).