LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO I
 (PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE)
Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, in particolare l' articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.
2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.
3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2019
Art. 2
 (Principi)
1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione:
a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all' articolo 119 della Costituzione , nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione;
b)   ( ABROGATA )
(1)
2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei.
2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.
2 ter. Gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.
2 quater. La misura del concorso finanziario di cui al comma 2 bis può essere aggiornata in esito alla revisione, tramite Accordo, delle relazioni finanziarie fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.
5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 2, L. R. 19/2019
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 19/2019
4Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 3
 (Ordinamento della finanza locale)
1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell' articolo 9 del decreto legislativo 9/1997 .
Art. 4
 (Armonizzazione dei bilanci)
1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.