LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 45
 (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:
a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all' articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014.
b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 10/2016
3Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 42, L. R. 20/2018