LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 41
 (Indennità degli amministratori locali)
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.
2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:
a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 4/2019
2Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera h) del comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020